IPOTESI DI ACCORDO
Il giorno 19 luglio 2000
tra
Telesoft S.p.A.
e
SLC/CGIL, FISTel/ CISL e
UILTe/UIL
-
in considerazione della definizione in data 28 giugno 2000
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese esercenti servizi
di telecomunicazione;
-
ferma restando la disciplina contenuta nel CCNL in materia
di orario di lavoro, reperibilità, giorni festivi, riposo settimanale, ferie,
riposo compensativo, lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno;
si
conviene quanto di seguito specificato a completamento delle relative
discipline.
1.
Si
confermano i seguenti orari di lavoro effettivo, che assorbono le riduzioni
orarie previste dal CCNL fino a concorrenza con le stesse, secondo quanto
disposto dall’art…. comma 13 del CCNL:
-
La
durata normale dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 38 ore e 20
minuti;
-
Per
il personale partecipante a turnazioni per la copertura di un arco orario
giornaliero almeno pari a 15 ore, la durata normale dell’orario di lavoro
settimanale è stabilita in 37 ore e 50 minuti.
2.
Ferma
restando la suddetta durata dell’orario normale di lavoro, verranno
riconosciute ai lavoratori 8 ore di permesso retribuito in ragione d’anno da
usufruire in modo collettivo secondo modalità che verranno concordate
localmente per ciascun anno. Ulteriori 8 ore di riduzione dell’orario di lavoro
in ragione annua, verranno fruite secondo modalità da concordare per ogni anno
in sede aziendale. Tali ore verranno riconosciute
sia per coloro che prestano un periodo di servizio inferiore all’anno che nei
confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in misura
proporzionale alla ridotta durata della prestazione lavorativa. Resta altresì
confermato che nel caso in cui le suddette ore di riduzione oraria di lavoro
non vengano fruite nel corso dell’anno di maturazione, non verranno corrisposte
quote corrispondenti di retribuzione.
1.
L’Azienda,
per ogni ora di reperibilità, corrisponderà al lavoratore un’indennità pari al
25% della quota oraria della retribuzione mensile come composta ai sensi
dell’art.……CCNL (lavoro supplementare, strardinario, festivo, notturno).
L’indennità sarà pari al 30% qualora il turno di reperibilità sia svolto di
domenica e negli altri giorni considerati festivi.
2.
La
reperibilità non potrà essere richiesta per un periodo inferiore alle 8 ore per
le prestazioni con inizio nella fascia oraria tra le ore 22.00 e le ore 7.00
nonché di norma per quelle prestate nelle giornate di domenica e festività
infrasettimanali; per le restanti fasce orarie e/o giornate la reperibilità non
verrà inoltre di norma richiesta per periodi inferiori alle 4 ore. Eventuali
richieste di reperibilità per periodi inferiori nei suddetti orari/giorni,
relative comunque a prestazioni di reperibilità con inizio tra le ore 7.00 e le
ore 22.00, saranno preventivamente oggetto di informativa alle OO.SS.
stipulanti di livello regionale con specifico riferimento alle motivazioni
tecniche e/o commerciali. Per i turni di reperibilità relativi a periodi
inferiori alle otto ore, le indennità di cui al precedente comma 1 saranno
maggiorate del 5%.
3.
Gli
interventi in reperibilità, così come definiti al comma 3 dell’art…. CCNL
(Reperibilità), saranno compensati con i trattamenti di cui all’art…..comma 10
CCNL (lavoro straordinario).
4.
Si
confermano i criteri e le prassi in atto che regolano, per il lavoratore in
reperibilità, l’utilizzo dell’automezzo e degli eventuali apparati di
telecomunicazione.
GIORNI FESTIVI
– RIPOSO SETTIMANALE
1.
Ai
lavoratori verranno accordate 20 ore di permesso retribuito in ragione d’anno,
che assorbono, per le domeniche in cui vengono celebrate le festività soppresse
del 2 giugno e del 4 novembre, il compenso previsto per le festività nazionali
coincidenti con la domenica dall’accordo interconfederale del 3.12.1954, di cui
all’art….(giorni festivi) comma 7 del CCNL.
2.
Le
suddette ore verranno riconosciute nei confronti del personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale in misura proporzionale alla ridotta durata della
prestazione lavorativa.
3.
I
permessi individuali retribuiti previsti dal presente capitolo, come quelli
previsti in sostituzione delle festività soppresse di cui all’art. (giorni
festivi)……comma 6, dovranno essere di norma fruiti entro l’anno secondo le
modalità previste dall’art…. (orario di lavoro) commi 10 e 11 del CCNL.
4.
Qualora
lo spostamento dei turni di riposo settimanale sia disposto dall’Azienda senza
il preavviso di almeno due giorni antecedenti quello già fissato per il riposo,
il lavoratore ha diritto per tale giornata, in aggiunta alla normale
retribuzione, al compenso per lavoro festivo di cui all’art…..del CCNL.
1.
Nei
confronti di tutto il personale in servizio alla data del presente Accordo i
giorni di ferie complessivamente spettanti sono pari a 27.
2.
I
lavoratori assunti successivamente alla data del presente accordo che
matureranno un’anzianità di servizio superiore a 10 anni avranno diritto a tre
giorni di ferie in più rispetto ai 24 giorni lavorativi riconosciuti al
restante personale. Tale previsione assorbe quanto previsto per gli stessi
lavoratori al comma 1 dell’art….(ferie) del CCNL.
3.
Nel
caso in cui l’orario di lavoro sia concentrato su cinque giorni alla settimana,
tutti i suddetti numeri di giorni di ferie sono divisi per 1,2 (saranno quindi
pari rispettivamente a 23 giorni nel caso di 27 e 20 giorni nel caso di 24).
Qualora l’orario di lavoro sia invece concentrato su meno di 5 giorni alla
settimana, gli stessi numeri di giorni di ferie verranno divisi in misura
proporzionale.
RIPOSO
COMPENSATIVO
1.
Ferma
restando la disciplina del lavoro supplementare, straordinario, festivo,
notturno di cui al vigente CCNL, per i lavoratori che nel giorno di riposo
settimanale ovvero in ore notturne siano chiamati in servizio a prestare la
loro attività lavorativa per esigenze di carattere eccezionale, il riposo
compensativo, è regolato secondo le modalità di seguito riportate.
2.
Nel
caso di lavoro supplementare e/o straordinario effettuato nel giorno di riposo
settimanale, tale riposo compensativo:
a)
sarà
pari ad una giornata intera qualora la prestazione lavorativa sia di durata non
inferiore al normale orario giornaliero;
b)
sarà
pari a mezza giornata nel caso di una qualsivoglia prestazione lavorativa in
carenza dei requisiti di cui sopra.
3.
Nel
caso di lavoro supplementare e/o straordinario prestato in ore notturne durante
il giorno di riposo settimanale, si applica, in quanto sia più favorevole, la
normativa di cui al seguente comma 4.
4.
Nel
caso di lavoro supplementare e/o straordinario effettuato in ore notturne il
riposo compensativo:
a)
sarà
pari ad una giornata intera qualora la prestazione lavorativa sia iniziata
prima delle ore 2 e si protragga oltre le ore 5 del mattino;
b)
sarà
pari a mezza giornata qualora la prestazione sia iniziata prima delle ore 2 ma
non si sia protratta oltre le 5, o si
sia collocata tra le ore 2 e le ore 5 o a cavallo delle ore 5 del mattino.
5.
Ai
fini del riposo compensativo, per mezza giornata s'intende metà dell'orario
effettivo di lavoro.
6.
Nei
predetti casi i riposi compensativi non possono dar luogo a recupero di
prestazioni, né a decurtazioni della normale retribuzione mensile, né possono
essere sostituiti da compenso alcuno.
7.
Qualora
nel giorno seguente alla domenica o a quello in precedenza fissato come giorno
di riposo settimanale il lavoratore sia già libero dal servizio per festività infrasettimanale e per “giorno
lavorativo libero”, il riposo compensativo sarà fatto godere nella prima
giornata lavorativa immediatamente successiva. Analogamente si procederà
qualora le esigenze di carattere eccezionale, per le quali il lavoratore è
stato chiamato in servizio, si protraggano oltre il giorno di riposo.
Viceversa, qualora il giorno della prestazione supplementare e/o straordinaria notturna il lavoratore risulti poi assente dal servizio per qualsiasi motivo, la mezza giornata o la giornata intera di riposo compensativo non verrà concessa restando totalmente assorbita dalla predetta assenza (fatta eccezione per il lavoro supplementare e/o straordinario prestato in ore notturne nelle giornate di riposo settimanale, per cui troverà applicazione la normativa di cui al punto 2).
1.
Per
ciascuna ora di lavoro prestata dai
lavoratori in turno ordinario nei giorni feriali nella fascia oraria
prenotturna, 21-22, verrà riconosciuta una maggiorazione pari al 10% della
quota oraria della retribuzione mensile, salvo i casi in cui spetti un diverso
compenso ai sensi del CCNL o del presente accordo.
2.
Le
ore di lavoro supplementare e/o straordinario di cui al capitolo “riposo
compensativo” verranno compensate con le maggiorazioni per “lavoro
straordinario festivo” o “lavoro straordinario notturno festivo”,
rispettivamente pari al 50% e all’80% della quota oraria della retribuzione mensile
salvo i casi in cui spetti un diverso compenso ai sensi del CCNL o del presente
accordo Tali maggiorazioni assorbono quelle previste agli stessi titoli al
comma 10 dell’art. …del CCNL (Lavoro supplementare, straordinario, festivo,
notturno).
3.
I
suddetti compensi, non cumulabili tra loro, non sono utili ai fini del computo
dei vari istituti contrattuali e di legge a corresponsione indiretta e
differita, né ai fini della determinazione della retribuzione oraria e
giornaliera, in quanto sono già comprensivi della loro incidenza sugli istituti
stessi.
4.
Le
parti convengono che, nel mese di settembre del corrente anno, si procederà ad
un riesame delle previsioni di cui sopra finalizzato alla loro
razionalizzazione coerentemente con quanto previsto dal CCNL.
5.
Ai
lavoratori inquadrati nei livelli 6 e 7, in quanto personale con funzioni
direttive, non spetta il compenso per le prestazioni eccedenti il normale
orario di lavoro.
*****
Le parti convengono inoltre quanto segue:
Il
prezzo del pasto fruito presso le mense aziendali in favore dei dipendenti è
stabilito nella misura di lire 350 per l’intera vigenza del presente accordo.
TRATTAMENTO DI MALATTIA
1.
Nei
confronti del personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo,
la disciplina prevista dal CCNL di categoria in materia di conservazione del
posto di lavoro in caso di assenza per malattia e infortunio non sul lavoro, si
applicherà decorsi 18 mesi dalla vigenza del citato contratto.
Nel periodo indicato, nei confronti del personale
interessato, si applicherà la previgente disciplina in materia di durata del
periodo di comporto.
2.
Le
parti convengono di demandare alla Commissione Welfare aziendale definita
nell’accordo 28.03.2000, l’analisi
delle gravi patologie, ovvero delle c.d. “malattie lunghe”, per le quali
prevedere trattamenti coerenti con quelli previgenti.
IPOTESI DI ACCORDO
Il giorno 19 luglio 2000
tra
Telesoft S.p.A.
e
SLC/CGIL, FISTel/ CISL e
UILTe/UIL
-
in
considerazione della definizione in data 28 giugno 2000 del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese esercenti servizi di
telecomunicazione;
-
tenuto conto dei nuovi assetti retributivi del personale
definiti dal CCNL;
si
conviene quanto di seguito specificato a completamento delle relative
discipline.
1. A far data dalla
stipula del presente accordo, ai lavoratori verrà corrisposto, nel mese di
luglio di ciascun anno, un premio annuo secondo le seguenti misure:
TABELLA 1
7 2.758.000
6 2.460.000
5 2.000.000
4 1.802.000
3 1.653.000
2 1.466.000
1 1.243.000
2. Nel caso di
cessazione o di inizio del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il
lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare del premio
annuo quanti sono i mesi di servizio.
3. La frazione di
mese pari o superiore a 15 giorni è calcolata come mese intero e la frazione di
mese inferiore a 15 giorni come metà di un dodicesimo.
4. Il premio annuo
non verrà computato ai fini del Trattamento di Fine Rapporto, della
retribuzione mensile come composta all’art….CCNL (lavoro supplementare;
straordinario festivo; notturno), né negli istituti retributivi differiti,
indiretti e nelle maggiorazioni contrattualmente previste.
5. Nei confronti
del personale in forza alla data del presente accordo il premio annuo di cui
sopra verrà riconosciuto a partire dall’anno 2001.
1. A tutto il
personale in forza alla data del presente accordo verrà riconosciuto, secondo
le modalità di seguito riportate, un sovraminimo ad personam, determinato dalla
sommatoria dei seguenti elementi:
a) importo pari
alla differenza tra i minimi vigenti anteriormente la data del 31 luglio 2000 e
quelli previsti dal CCNL 28 giugno 2000;
b) importo in atto
al 31 luglio 2000 dell’elemento retributivo aziendale, di cui all’Accordo 23
aprile 1998, che perciò deve ritenersi estinto a tutti gli effetti;
c) importo pari
alla differenza, per ciascun livello retributivo, tra l’importo dell’indennità
di contingenza in atto anteriormente alla data del 31 luglio 2000 e quello
previsto dal CCNL 28 giugno 2000.
d) per il personale
di livello 7 già appartenente ai livelli G ed H, importo pari alla differenza
tra l’importo dell’Elemento Retributivo Professionale vigente anteriormente
alla data del 31 luglio 2000 per ciascun livello e quello previsto dal CCNL 28
giugno 2000;
e) importo pari ad
un tredicesimo della differenza tra la retribuzione mensile in atto alla data
del 31 luglio 2000, costituita a tale
effetto dal minimo contrattuale, dall’indennità di contingenza, dagli aumenti
periodici di anzianità, dall’assegno ad personam, dagli aumenti di merito,
dall’elemento retributivo professionale e dall’elemento retributivo aziendale,
e l’importo del premio annuo di cui alla precedente tabella 1;
f)
gli eventuali ulteriori assegni ad personam e/o di merito
individualmente percepiti alla data del 31 luglio 2000, assorbibili o non
assorbibili secondo il regime in atto per ciascun assegno alla data di stipula
del presente accordo.
Il suddetto sovraminimo verrà riconosciuto
con decorrenza 1 ottobre 2000, fatta eccezione per la quota relativa
all’importo di cui al punto e) che verrà invece riconosciuto dall’1-1-2001.
1. I lavoratori
assunti anteriormente alla data del 1 luglio 1992 mantengono il diritto, per
ogni biennio di servizio maturato successivamente alla data di stipula del
presente accordo e valido agli effetti dell’anzianità, al riconoscimento di un
importo in cifra fissa nella misura riportata nella seguente tabella, per
ciascun livello retributivo, limitatamente a 14 bienni computati a partire
dalla data di assunzione.
Livello Importo
mensile
7
51.250
6
46.950
5
42.950
4
40.950
3
39.150
2
36.250
Per determinare la quota oraria della
retribuzione mensile si divide la retribuzione stessa per il coefficiente
convenzionale appresso indicato in relazione alla durata dell’orario
settimanale di lavoro.
Orario di lavoro 36 ore inferiore
a 38 ore oltre 38 ore e fino a 40 40 ore
Coefficiente 155 161 167 173,33
UNA TANTUM
Al personale in servizio alla data
odierna verrà erogato, con le competenze del mese di ottobre 2000, un importo
“una tantum”, corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti
sono i mesi di servizio prestato nel corrente anno, nella misura di lire
600.000.
Inoltre con le competenze del mese di
gennaio 2001 verrà erogato al personale in servizio sia alla data del presente
accordo che al primo gennaio 2001 un importo “una tantum”, corrisposto
pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti saranno i mesi di servizi
prestati nel 2001, nella misura di lire 600.000.
Tali importi, che assolvono alla funzione prevista dalla
“indennità di vacanza contrattuale” ai sensi del Protocollo 23 luglio 1993,
risultando pertanto comprensivi di quanto dovuto al medesimo titolo, verranno
riproporzionati al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e non
saranno computati ai fini del trattamento di fine rapporto, della retribuzione
mensile come composta all’art…. CCNL (lavoro supplementare, straordinario,
festivo, notturno) né negli altri istituti retributivi differiti, indiretti e
nelle maggiorazioni contrattualmente previste.
IPOTESI DI ACCORDO
Il giorno 19 luglio 2000
tra
Telesoft S.p.A.
e
SLC/CGIL, FISTel/CISL, UILTe/UIL
- in considerazione della definizione,
in data 28 giugno 2000, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le
imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
- allo scopo di realizzare norme
coerenti di raccordo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in materia di
classificazione professionale e di inquadramento del personale dell’azienda
sopra citata;
si
conviene quanto segue.
In relazione a quanto previsto all’art.
.................., lettera D) del CCNL 28.6.2000, i criteri di impiego e
mobilità professionale dei lavoratori verranno attuati valorizzando l’utilizzo
delle risorse, oltre che in tutti i
compiti principali ed accessori relativi alla propria attività prevalente,
anche in compiti professionalmente analoghi o complementari ad altre attività
del settore operativo di appartenenza.
La professionalità delle risorse verrà riconosciuta,
in relazione alla crescente complessità dei contenuti professionali
espressi, mediante assegnazione, in
funzione del completo sviluppo della professionalità stessa, al livello
superiore, restando inteso che tali assegnazioni non comporteranno
necessariamente un cambiamento delle attività.
Entro il 30 settembre 2000 le parti concordano di
effettuare un esame sulle modalità di valutazione delle specifiche
professionalità presenti in Azienda.
Avuto riguardo a quanto sopra:
- il personale assunto al livello 3°,
operante nell’ambito delle funzioni amministrative, commerciali o tecniche,
trascorsi 48 mesi di effettivo servizio, potrà essere inquadrato al livello 4°
previa valutazione dell’Azienda;
-
il
personale assunto al livello 4°, che svolge attività specialistiche e/o di
coordinamento operativo, trascorsi 48 mesi di effettivo servizio, potrà essere
inquadrato al livello 5° previa valutazione dell’Azienda.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Il personale in forza alla data del presente accordo
verrà inquadrato nel sistema di classificazione professionale definito dal CCNL
del 28 giugno 2000, secondo quanto previsto dalla tabella allegata.
Per il medesimo personale troveranno applicazione le
previsioni di cui al presente accordo, tenendo conto dell’effettiva anzianità
maturata nell’attività svolta.
|
NUOVO CCNL |
CCNL 1996
|
PROFILI PROFESSIONALI CCNL 1996 |
|
1 |
|
|
|
2 |
A |
Addetto
ad attività operative |
|
3 |
B |
Addetto
ad attività operative Addetto
ad attività impiegatizie Addetto
ad attività tecniche Addetto
ad interventi tecnici |
|
4 |
C |
Primo
addetto ad attività operative Assistente Assistente
ad attività specialistiche Venditore Addetto
ad attività impiegatizie Addetto
ad attività tecniche Addetto
ad interventi tecnici |
|
|
D |
Impiegato
esperto Tecnico
specialista Addetto
specialista ad interventi tecnici |
|
5 |
D |
Assistente Assistente
ad attività specialistiche Venditore |
|
|
E |
Assistente
senior Assistente
ad attività specialistiche senior Venditore
senior Coordinatore |
|
6 |
F |
Capo
settore Specialista Venditore
specialista |
|
7 |
G |
Responsabile Professionista
|
|
7Q |
H |
Responsabile
di struttura Professionista
master |
IPOTESI DI ACCORDO
Il giorno 19 luglio 2000
tra
Telesoft S.p.A.
e
SLC/CGIL, FISTel/CISL e
UILTE/UIL
-
in considerazione della
definizione, in data 28 giugno 2000, del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per le Imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
-
ferma restando la disciplina
contenuta nel CCNL in materia di trasferte e trasferimenti;
si conviene che, entro il mese di settembre del
corrente anno, verrà avviato un confronto finalizzato a definire la nuova
regolamentazione delle materie di cui sopra a completamento delle relative
previsioni contrattuali.
In via transitoria troveranno applicazione le discipline previgenti in materia di sede di lavoro, trasferte e trasferimenti, come specificate in allegato.
ALLEGATO
SEDE
DI LAVORO
“Per sede di lavoro si intende il comune
all’interno del quale è collocato il posto normale di lavoro.”
***
1. “E’ considerato posto normale di lavoro
quello dove abitualmente il lavoratore deve trovarsi all’inizio dell’orario di
lavoro per prendere servizio.
2.
Per
esigenze di servizio, il lavoratore potrà essere comandato ad iniziare e/o
terminare la prestazione, nell’ambito della propria sede di lavoro, anche al di
fuori del proprio posto normale di lavoro.
3.
…(Superato)…”
TRASFERIMENTI
1. “Il
lavoratore, per esigenze di servizio, potrà essere trasferito da una sede di
lavoro ad un’altra dell’Azienda, contemperandosi le esigenze di servizio con
l’interesse personale del lavoratore.
2. Il
lavoratore trasferito per esigenze di servizio conserva, in quanto più
favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle
indennità e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle condizioni
locali o alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio di
provenienza e che non ricorrono nella nuova destinazione.
3. Il
trasferimento deve essere tempestivamente comunicato per iscritto al
lavoratore.”
1.
“In
caso di trasferimento per ragioni di servizio sono dovuti al lavoratore i
seguenti trattamenti:
a)
un’indennità
forfetaria di lire 60.000 (sessantamila) giornaliere pari a 10 giorni per il
lavoratore senza congiunti conviventi a carico o a 20 giorni per il lavoratore
con congiunti conviventi a carico, oltre a cinque giorni per ognuno dei primi
tre congiunti e a due per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i tre, sempre
che siano conviventi a carico del lavoratore e con lui si trasferiscano;
b)
il
rimborso dell’eventuale indennizzo dovuto al locatore in caso di anticipata
risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato, fino a
concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione;
c)
il
rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di
famiglia conviventi a carico che con lui si trasferiscono e per gli effetti
familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ accordi da prendersi con l’Azienda. Il
trasporto dei mobili e delle masserizie dovrà essere assicurato a carico
dell’Azienda contro il rischio dei danni.
2.
Inoltre,
per effettuare il trasloco verranno accordati al lavoratore i seguenti permessi
straordinari retribuiti:
a)
giorni
3, oltre il viaggio, al lavoratore senza congiunti o conviventi a carico;
b)
giorni
6, oltre il viaggio, al lavoratore con congiunti conviventi a carico.
3.
Al
lavoratore trasferito per ragioni di servizio, il quale venga licenziato non
per motivi disciplinari, competerà, oltre all’indennità spettantegli in
dipendenza della risoluzione del rapporto di lavoro, il rimborso delle spese di
viaggio, nonché del trasporto degli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.)
preventivamente concordate con l’Azienda, dalla località di trasferimento fino
alla precedente residenza, purché egli vi si trasferisca effettivamente entro
sei mesi dall’avvenuto licenziamento. Tale previsione verrà applicata anche in
caso di morte del lavoratore in servizio a favore dei congiunti già conviventi
a carico.
4.
Al lavoratore
trasferito a domanda compete,
oltre ai permessi retribuiti di cui al precedente comma 2, il 50%
dell’indennità forfetaria e del rimborso delle spese di viaggio e di trasporto
di cui, rispettivamente, al comma 1, lett. a) e c).”
TRASFERTE
- RIMBORSO SPESE PER LAVORO FUORI SEDE
1. “Il
lavoratore può essere comandato dall’Azienda, per esigenze di servizio, a
svolgere l’attività lavorativa fuori dalla propria sede di lavoro. In tale caso
il personale è tenuto, salvo diversa disposizione, ad osservare l’orario di
lavoro della sede nella quale è inviato a svolgere la prestazione.
2. Al
lavoratore inviato dall’Azienda, per esigenze di servizio, fuori dalla sua sede
di lavoro, vengono rimborsate per intero le spese di trasporto, dietro
presentazione dei relativi titoli di viaggio, nonché (...) le altre spese
eventualmente sostenute in relazione alla necessità di consumare uno o più
pasti e/o di pernottare fuori dalla sua abituale residenza.
3. ...
(Superato)...
4. Per
le trasferte fuori della provincia in cui insiste la sede di lavoro ed entro il
territorio nazionale, è in ogni caso previsto che al lavoratore vengano
rimborsate le spese eventualmente sostenute in relazione alla necessità di
consumare uno o più pasti e/o di pernottare fuori dalla sua abituale residenza,
secondo i seguenti criteri e modalità:
-
rimborso del 1° e del 2° pasto - qualora il
lavoratore si trovi nella località di trasferta oltre le ore 14 e la sera oltre
le ore 20 – dietro presentazione di idonea documentazione fiscale, nel limite
massimo di L. 36.000 (compresa Iva) per ciascun pasto;
-
pernottamento: è consentito l’uso di alberghi
fino alla 2^ categoria, con rimborso delle spese sostenute a presentazione di
regolare fattura; verrà inoltre corrisposto un importo di L. 15.000 per ogni
pernottamento a titolo di rimborso spese non documentabili;
-
nei casi di trasferte pari o superiori a 30
giorni è ammesso, in alternativa ai trattamenti di cui sopra, il rimborso spese
forfetario nella misura di L. 60.000 giornaliere.
5. In
considerazione del carattere risarcitorio delle spese sostenute, esse sono
escluse dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di
legge e/o di contratto.”
1.
“Al
lavoratore inviato dall’Azienda, per esigenze di servizio, fuori dal suo posto
normale di lavoro, vengono rimborsate per intero le spese di trasporto su mezzi
pubblici dietro presentazione dei relativi titoli di viaggio.
2.
Il
lavoratore inviato a prestare la propria opera al di fuori della sua sede di
lavoro ha diritto, in relazione alla necessità di pernottare fuori della sua
abituale residenza, ad usufruire di residences od alberghi di seconda categoria
e, in relazione alla necessità di consumare uno o più pasti, al rimborso dei
medesimi secondo costi giornalieri rientranti nella “normalità” della località
interessata.
3.
Il
lavoratore che si trovi ad operare all’inizio dell’orario normale di lavoro o
fino alla conclusione dell’orario stesso in una località sita al di fuori del
comune in cui è ubicata la sede di lavoro, è riconosciuta un’indennità giornaliera
onnicomprensiva di £. 40.000 a titolo di rimborso spese non documentabili.
La predetta indennità spetta
- …(Superato)… - anche in caso di trasferte con pernottamenti per ciascun
giorno di trasferta.
4.
A
valere esclusivamente per le trasferte di un solo giorno che coprono l’intero
arco della giornata lavorativa e non comportano pernottamenti, il lavoratore ha
facoltà di optare - in sostituzione del rimborso pasti a piè di lista e
dell’indennità forfetaria giornaliera onnicomprensiva di cui ai precedenti
commi nn. 2 e 3 - per il riconoscimento
di una indennità forfetaria giornaliera di £. 60.000, al netto delle spese di
trasporto.
5.
Fermo
restando il carattere prioritario, negli spostamenti per motivi di servizio,
dell’utilizzo di trasporto pubblico, l’uso dell’autoveicolo privato per motivi
di servizio potrà essere autorizzato:
-
in
occasione di trasferte presso località per il cui raggiungimento risulti
particolarmente disagevole l’utilizzo
di un mezzo di trasporto pubblico;
-
in
quelle circostanze in cui si riscontri o una particolare comprovata esigenza di
servizio, o il verificarsi di condizioni anomale, non prevedibili.
Per quanto attiene al
rimborso relativo all’uso dell’automezzo privato, si fa esclusivo riferimento
al tipo di autovettura, al numero dei chilometri percorsi ed al costo di
eventuali pedaggi autostradali. Per la determinazione dei chilometri, si fa
riferimento alla percorrenza ritenuta normale per raggiungere e rientrare dalla
località ove il lavoratore è stato comandato a recarsi. Pertanto:
a) per le trasferte fuori del territorio comunale
dove si trova la sede di lavoro è prevista, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una
indennità chilometrica il cui importo è pari:
-
a
£. 450, per le autovetture con cilindrata inferiore o pari a 1400 c.c.;
-
a
£. 550, per le autovetture con cilindrata superiore a 1400 c.c.
b)
al lavoratore inviato fuori del proprio posto normale di lavoro ma nell’ambito
del territorio comunale dove si trova la propria sede di lavoro viene
attribuito un rimborso spese di £. 450 per ciascun chilometro percorso.
6.
In
caso di trasferte di lunga durata sul territorio nazionale può essere
riconosciuta - in alternativa ai trattamenti di cui ai precedenti commi nn. 2 e 3 …(Superato)… - un’indennità
forfetaria giornaliera il cui importo viene determinato in relazione alle
particolari condizioni connesse alla permanenza.
7.
Nell’ipotesi
di trasferte di lunga durata sul territorio nazionale il lavoratore potrà
altresì optare - in alternativa al rimborso pasti a piè di lista ed
all’indennità giornaliera onnicomprensiva per rimborso spese non documentabili,
di cui ai precedenti comma nn. 2 e 3 - per il riconoscimento di un importo di
£. 70.000 a titolo di indennità forfetaria giornaliera, al netto delle spese di
trasporto.
8.
Tutti
i suddetti importi non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto del
presente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Trasferte all’estero
9.
Al
lavoratore inviato per esigenze di servizio in missione all’estero, si applicano,
in sostituzione di quanto stabilito dalle precedenti disposizioni, i seguenti
trattamenti.
10.Sono a carico dell’Azienda
le spese di trasporto di andata e ritorno dal luogo ove è ubicata la sede di
lavoro al luogo di destinazione.
11.L’Azienda provvede, di norma, a garantire la
sistemazione del lavoratore in alberghi, residences od appartamenti equivalenti
alla seconda categoria italiana.
12.L’Azienda riconosce, per
ciascun giorno di permanenza all’estero ed a titolo di rimborso delle spese di
vitto nonché delle altre spese eventualmente sostenute, un’indennità
forfetaria, il cui ammontare è determinato in correlazione alle peculiarità
logistiche ed operative del soggiorno all’estero, con particolare riferimento
all’eventuale disagio connesso alla diversa sede di lavoro, alla qualità ed al
costo della vita ovvero al livello complessivo dei servizi erogati nel Paese ed
alle relative condizioni socio-politiche, al ruolo ed alle caratteristiche
professionali del lavoratore nonché all’esigenza di assicurare un trattamento
complessivamente coerente rispetto agli standard di vita nazionali.
13.In alternativa ai
trattamenti di cui ai precedenti commi nn. 11 e 12 ed a titolo di rimborso
delle spese di vitto, alloggio nonché delle altre spese eventualmente
sostenute, il lavoratore può optare per il riconoscimento di una indennità
forfetaria giornaliera, il cui ammontare viene determinato dall’Azienda secondo
i criteri indicati nel precedente comma 12.
14.Le suddette indennità si
intendono comprensive, in caso di trasferta di durata superiore ai tre mesi,
delle spettanze per l’eventuale inferiore numero di festività fruite durante la
missione rispetto a quanto previsto dal …..(Superato)….. e dall’ordinamento
italiano.
15.Nel caso di missione di
durata inferiore ai tre mesi il lavoratore
può recuperare, al suo rientro in Italia, le festività previste dal C.C.N.L. e
dall’ordinamento italiano, sempreché non siano coincidenti con quelle del Paese
oggetto di trasferta; per le missioni di durata superiore a tre mesi, invece,
il lavoratore è tenuto a rispettare il calendario delle festività previste dal
Paese oggetto della trasferta.
16.Al lavoratore potranno
essere accordati rientri temporanei in Italia in periodi concordati con
l’Azienda, di cui almeno uno per il godimento del periodo feriale, con rimborso
delle spese di viaggio. Per i periodi di permanenza in Italia - che dovranno
essere della durata massima di una settimana, salvo che il lavoratore non sia
rientrato per il godimento di un periodo feriale preventivamente concordato con
la Società - saranno sospesi i trattamenti di missione.
17.Nel caso di rientri non per
godimento di ferie, al lavoratore vengono accordati, per una permanenza massima
di una settimana, brevi permessi retribuiti.
18.Per i viaggi ed i periodi di
permanenza all’estero, l’Azienda provvede a garantire al lavoratore una idonea
copertura assicurativa per infortuni professionali ed extraprofessionali e per
i rischi dei viaggi nonché lo stesso trattamento previsto dal Servizio
Sanitario Nazionale, esteso quest’ultimo anche ai suoi familiari conviventi a
carico che lo accompagnano.
19.A richiesta del lavoratore
l’Azienda corrisponderà un anticipo da restituire al termine della missione
stessa.
20.Tutti i suddetti importi non
fanno parte della retribuzione ad alcun effetto del presente contratto, ivi
compreso il trattamento di fine rapporto.”